Art. 3.
(Poteri).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 e 384-bis del codice penale.
      3. La Commissione può chiedere, per l'espletamento dei propri lavori, la collaborazione della polizia giudiziaria.
      4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da autorità giudiziarie o amministrative. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di procedimenti in corso di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti e informazioni all'autorità giudiziaria, anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non potere derogare al segreto, emette decreto motivato di rigetto. Quando le predette ragioni vengono meno, l'attività giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

 

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      5. Gli atti dei procedimenti amministrativi per le abilitazioni professionali e per il reclutamento dei pubblici impiegati, ivi compresi gli atti dei candidati, devono essere conservati a cura della pubblica amministrazione per venti anni dalla fine del relativo procedimento, e comunque fino alla conclusione di ogni procedimento davanti all'autorità giudiziaria o di inchieste parlamentari.